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Dichiarazione di Prestazione

Dopo più di vent’anni di vita, la direttiva 89/106/CEE è stata abrogata e sostituita dal regolamento UE n.305/2011.
Dal 1 luglio 2013, la marcatura CE sui prodotti di costruzione non attesta più la ‘conformità’ del prodotto ad una specificazione tecnica ma rappresenta la ‘conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale: a) si valuta, b) si accerta; c) si garantisce ; d) si dichiara la prestazione di un determinato prodotto da immettere sul mercato.

Tra le novità più importanti del Regolamento ex direttiva UE 305/2011, è l’obbligo dal fabbricante di redigere la ‘Dichiarazione di prestazione’, inoltre si introduce il ‘Requisito Essenziale della Sostenibilità’Questi due aspetti del nuovo regolamento sono estremamente importanti, per motivi diversi tra loro, per il mondo della calce e dei suoi derivati (malte, intonaci, tinte, ecc.).

Il settimo requisito della sostenibilità
La principale novità contenuta nel CPR consiste nel settimo requisito essenziale, dedicato al tema della sostenibilità. Nelle sue premesse il Regolamento indica, quale modalità di valutazione della sostenibilità dei prodotti, la Dichiarazione Ambientale di Prodotto che consiste, in sintesi, in un’analisi del ciclo di vita del prodotto in cui si tiene conto dell’energia e delle risorse naturali impiegate. Rispetto alle dichiarazioni ambientali già circolanti, quelle redatte ai sensi del regolamento dovranno basarsi su precisi standard da definirsi a livello europeo, che dovranno considerare le prestazioni ambientali del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita , fino al riciclaggio o smaltimento finale.

La calce, un legante da costruzione decisamente sostenibile, sarà senz’altro premiata sotto questo punto di vista, e si può prevedere un aumento del suo utilizzo nelle costruzioni proprio in virtù delle doto di sostenibilità che altre leganti, cemento in primis, non possono vantare.

La Dichiarazione di Prestazione
Un documento fondamentale nel nuovo regolamento è la Dichiarazione di Prestazione, in sostituzione della dichiarazione di conformità prevista dalla direttiva – che deve essere redatta dal fabbricante, sotto la sua responsabilità, all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato. L’utilizzatore del prodotto – sia egli l’installatore, il progettista, il direttore lavori – deve saper fare consapevolmente uso della DoP, per valutare l’idoneità del prodotto all’uso previsto.
Deroghe alla redazione della DoP sono concesse nei seguenti casi: il prodotto da costruzione è fabbricato in cantiere; il prodotto da costruzione è destinato ad opere di restauro; il prodotto da costruzione è fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente

Queste deroghe favoriranno ancora la calce, la sua produzione e il suo utilizzo in cantiere, nella formulazioni di prodotti preparati a piè d’opera e nel rispetto della tradizione.
A fronte di un mercato sempre più schiacciato dai premiscelati cementizi, il nuovo regolamento viene dunque incontro a coloro che non hanno smesso di impiegare la calce: piccoli produttori, artigiani, progettisti illuminati, restauratori ecc., nella maggior parte dei casi saranno svincolati dalla marcatura CE.

Scarica il nuovo regolamento (PDF)

212_normativa
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